Art. 7.
(Appalti di opere e di servizi).

      1. L'imprenditore che affida appalti di opere o di servizi per l'espletamento di attività inerenti al ciclo produttivo dell'impresa è tenuto in solido con l'appaltatore, nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in materia di previdenza e di assistenza, nonché per l'applicazione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli spettanti ai dipendenti del committente. La responsabilità del committente sussiste anche nei confronti dei dipendenti di eventuali subappaltatori.
      2. L'appalto è illegittimo ed i lavoratori in esso impiegati sono considerati a tutti gli effetti dipendenti dell'imprenditore committente quando non vi sono, da parte dell'appaltatore, organizzazione di mezzi propri e assunzione del rischio d'impresa o, trattandosi di appalto di servizi, questo consiste nell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, ancorché organizzate e dirette dall'appaltatore, eccettuati i casi di appalti di servizi per attività di alta specializzazione, non inserite stabilmente nel ciclo produttivo dell'impresa e individuate da contratti nazionali di lavoro unitariamente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in base alla loro consistenza organizzativa e ai risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando l'appaltatore è una società cooperativa.

 

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      4. L'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abrogato.